Inserito da: iniziativa nonviolenta | Novembre 22, 2007

memorie scritte Rete Lilliput su procedura AIA – Direttiva IPPC impianto industriale Italcementi


torre PrecalcinatoreAL SINDACO DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROF. GASPARE PORTOBELLO
AL SINDACO DEL COMUNE DI CAPACI
RAG. VINCENZO LONGO
ALL’ASSESSORE REGIONALE TERRITORIO AMBIENTE
AVV. ROSSANA INTERLANDI
AL MINISTERO DELL’AMBIENTE
DIREZIONE PROTEZIONE DELLA NATURA DIV. V°
DR. ALDO COSENTINO
e p.c.
ALLA SOPRINTENDENTE AI BB.CC.AA.
DOTT.SSA ADELE MORMINO

Oggetto: Presentazione di memorie scritte ai sensi dell’art.10 comma 1/b della L.7/8/1990, n.241 come modificata dalla L. 11/2/2005, n.15 in vista della convocazione della Conferenza di servizi – procedura AIA – Direttiva IPPC impianto industriale Italcementi di Isola delle Femmine.

Le scriventi organizzazioni, facendo seguito alla problematica in oggetto, in relazione all’approssimarsi della conferenza di servizi decisoria convocata dal Servizio Via-Vas per il giorno 21 p.v. alle ore 16, vista la necessità di garantire una puntuale e rigorosa applicazione della direttiva comunitaria in oggetto e di quelle ad essa correlate (96/62 di valutazione e gestione della qualità dell’aria e 92/43 di protezione degli habitat naturali), nonché delle relative normative nazionali di recepimento, fanno presente agli enti in indirizzo quanto di seguito indicato:

A) Alla conferenza di servizi che si terrà il 21 p.v., non è stata invitata la Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali, nonostante l’intero territorio sia sottoposto a vincolo paesaggistico e nonostante i sindaci di Isola e Capaci ne abbiano fatto esplicita richiesta nella conferenza di servizi istruttoria del 31/1/2007. Tale omissione costituisce un vizio di forma essenziale che rende illegittimo l’atto. E’ espressamente indicato infatti al punto 3.1 del manuale tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle conferenze di servizi e delle problematiche connesse che “ alla conferenza devono essere formalmente invitate tutte le amministrazioni e tutti i soggetti pubblici che, in forza di legge, statale e regionale, nonché di regolamento hanno competenza ad emettere atti di intesa, autorizzazione, nulla osta, concessioni, concerti, permessi o atti di assenso comunque denominati”.

B) Che l’area relativa alla cava dismessa di “Raffo Rosso”, ora deposito di combustibile solido, ricade in zona E verde agricolo. Considerato che l’autorizzazione integrata ambientale non può sostituirsi alle autorizzazioni/concessioni edilizie, la conferenza di servizi non può apportare alcuna variante allo strumento urbanistico. (vedasi in tale proposito sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,3.2000, n.3830, in Cons. St., 2000, I, 1681; TAR di Lecce, Sez. I, 22.11.2002, n.6551, in I TAR, 2002, I, 437 e Cons. Stato, Sez.IV, n.1152 dell’1.3.2001).

C) Che il Ministero dell’Ambiente-Direzione Conservazione della Natura, in considerazione del rilevante valore naturalistico ed ambientale dell’area caratterizzata dalla presenza di tre siti di importanza comunitaria (SIC), ha più volte richiesto alla Regione Siciliana di conoscere dettagliate notizie sullo stato di conservazione del sito Natura 2000 ITA 020023 al cui interno avviene l’attività estrattiva (vedi lettere DG Minambiente n.27008 del 25/10/2005 e gennaio 2006 nonchè lettera 23767 del 6/9/2007 alle quali la Regione non ha ritenuto dovere dare alcun seguito).

D) La Corte di Giustizia Europea si è espressa in più occasioni contro quelle regioni che hanno adottato comportamenti contraddittori, come quelli che pur riconoscendo da un lato la valenza naturalistica dei territori e proponendoli come Siti di Importanza Comunitaria, nel contempo hanno consentito con atti amministrativi attività che hanno danneggiato o compromesso tale valenza (vedi causa C-166/97, C-44/95, C-355/90).

E) Il progetto di revamping industriale che prevede la realizzazione di una nuova struttura alta circa 100 metri in un territorio ad evidente vocazione turistica e naturalistica crea forti preoccupazioni e tensioni nella popolazione per il suo devastante impatto visivo e l’inevitabile contrasto all’interno di un paesaggio in cui la fragile e precaria economia è basata principalmente sulla pesca locale, sul piccolo artigianato e sul settore turistico-alberghiero.

F) Il D.Lgs. 59/2005 di attuazione della direttiva 96/61/CE IPPC, all’art.1 comma 1 disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, nel senso che le autorizzazioni devono tenere in considerazione le prestazioni dell’intero impianto, ossia emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, produzione di rifiuti, emissione di rumore, uso delle materie prime, efficienza energetica, prevenzione incidenti, gestione rischi, gestione delle condizioni diverse da quelle di normale esercizio (emissioni fuggitive, malfunzionamenti, arresto e avvio degli impianti) ecc. (vedi commenti della Direzione Ambiente UE, 2004).G) Ad oggi la Regione Siciliana non ha adottato, come previsto dalla Direttiva 96/62/CE entro il 31/12/2003 i piani ed i programmi atti ad assicurare la conformità della qualità dell’aria agli obiettivi fissati a livello europeo, tanto da incorrere in procedura di infrazione CE del 17/10/2007. Mentre, l’art.8 della L. 59/2005 prevede che se a seguito della valutazione dell’autorità competente che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte nel territorio, risulta necessario applicare agli impianti localizzati in una determinata area, misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie (BAT), al fine di assicurare in quella determinata area il rispetto della qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere misure più rigorose. (vedi pure art.271 comma 4 D.Lgs 152/2006)H) E’ stabilito inoltre all’art.271 comma 9 del D.Lgs 152/2006 che l’autorizzazione può fissare limiti di emissione più severi: a) sulla base delle migliori tecniche disponibili anche tenuto conto del rapporto costi e benefici complessivi; b) per le zone di particolare pregio naturalistico individuate all’interno dei piani e dei programmi adottati ai sensi degli art. 8 e 9 del Dlgs. 351/99.

I) L’art. 300 comma 2° parte sesta del Dlgs 152/2006 identifica, ai sensi della Direttiva 2004/35/CE, come danno ambientale qualsiasi deterioramento provocato alle specie ed agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alle direttive 79/409 recante norme per la protezione della fauna selvatica e direttive 85/411/CE e 92/43 relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Le scriventi associazioni, consapevoli della portata degli interessi pubblici coinvolti di cui sono portatrici, disponibili ad ogni collaborazione possa ritenersi utile, confidano in una attenta quanto sollecita valutazione degli argomenti esposti.

Distintamente

p.Rete Lilliput Isola delle Femmine

Dr. Mario Ajello

presidente

“Associazione per la Difesa del Mare e del Territorio”

ascolta questo comunicato al tg  di Teleoccidente


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