
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-00090
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
giovedì 5 giugno 2008 nella seduta n.014
- Per sapere – premesso che:
nel territorio della provincia di Palermo è presente uno stabilimento della Italcementi SpA, comprendente un impianto per la produzione e lavorazione del clinker di cemento, posto nel comune di Isola delle Femmine, ed una cava a cielo aperto destinata all’attività estrattiva del calcare localizzata nell’area di «Pian dell’Aia» (ricadente all’interno dei territori comunali di Torretta e Palermo). Tale cava è stata realizzata all’interno della Zona di Protezione Speciale «Monte Pecoraro e Pizzo Cirina» (codice ZPS ITA 020049), del Sito di Importanza Comunitaria «Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana» (codice SIC ITA 020023) e della Important Bird Area «Monte Pecoraro e Pizzo Cirina» (codice IBA IT 155);
la cementeria di Isola delle Femmine (NACE Code 26.51), per di più, opera in un contesto limitrofo a ulteriori siti sottoposti a tutela ambientale quali: un’Area Marina Protetta istituita dal Ministero dell’Ambiente (A.M.P. Capo Gallo – Isola delle Femmine), due Riserve Naturali Orientate istituite dalla Regione Siciliana (R.N.O. Capo Gallo ed R.N.O. Isola delle Femmine), tre Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. Isola delle Femmine ITA 020005; S.I.C. Capo Gallo ITA 020006; S.I.C. Fondali di Isola delle Femmine – Capo Gallo ITA 020047);
la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), all’articolo 6, paragrafo 2, stabilisce che: «Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate». Al paragrafo 3 dello stesso articolo, inoltre, la direttiva prevede che: «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tale sito formi oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo»;
lo stabilimento Italcementi di Isola delle Femmine, secondo il registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), emette monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), particolato – polveri sottili (PMx);
lo stabilimento Italcementi di Isola delle Femmine in provincia di Palermo, ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC). Quest’ultima infatti si applica agli impianti «destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno»;
a norma della direttiva IPPC, gli impianti che ricadono nel suo campo di applicazione devono disporre, ai fini dell’esercizio, di un’autorizzazione che indichi anche i valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili (BAT), al fine di prevenire e, se ciò non fosse possibile, ridurre in generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso;
secondo quanto dichiarato dal commissario europeo all’ambiente Dimas in risposta all’interrogazione E-6057/07, gli impianti esistenti dovevano conformarsi integralmente alle disposizioni della direttiva IPPC entro il 30 ottobre 2007;
gli impianti di produzione del cemento rientrano anche nella fattispecie indicata dall’allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificata, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (conosciuta anche come direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale o VIA), e che pertanto a norma di questo testo si deve determinare nell’ambito di una procedura detta di «selezione» o «screening» (sulla base dei criteri indicati nell’allegato III della direttiva stessa) se il progetto in questione possa avere effetti significativi sull’ambiente, dovendo, in caso affermativo, procedere a una valutazione d’impatto ambientale;
in data 5 ottobre 2007, in risposta all’interrogazione parlamentare 4-03245, l’allora Ministro dell’ambiente dichiarava che Italcementi SpA non era in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla normativa vigente, in quanto parte delle attività risulta difforme rispetto a quanto prescritto nei relativi atti autorizzativi, con particolare riferimento all’utilizzo del «petcoke» come combustibile -:
se il Governo non ritenga di dovere verificare come già fatto in precedenza e come risulta dalla risposta all’interrogazione n. 4-03245, se siano state applicate la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 79/409/CEE a tutela dei siti SIC/ZPS che ospitano le attività estrattive e dei siti SIC/ZPS limitrofi allo stabilimento con particolare riferimento alla presenza o assenza di valutazioni d’incidenza e Valutazioni d’Impatto Ambientale;
se ritenga opportuno conoscere con la massima celerità l’esito delle procedure di AIA qualora attivate presso l’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, anche acquisendone la documentazione completa dei pareri espressi da tutti gli enti aventi causa;
se risponda al vero che l’azienda abbia intenzione di non utilizzare più il deposito di combustibile solido a cielo aperto ricadente nel territorio comunale di Isola delle Femmine; non ricorrere più allo scalo del porto di Palermo per il rifornimento del petcoke; non fare più transitare per le vie dell’area urbana di Palermo i mezzi che trasportano il petcoke; mettere in sicurezza i capannoni e gli impianti destinati al deposito e alla manipolazione delle materie prime e del petcoke che risultano limitrofe alla linea ferrata, agli impianti sportivi e agli insediamenti abitativi del comune di Isola delle Femmine, avendo cura di adottare tutte le migliori tecniche disponibili (BAT) al fine di garantire la tutela della salute e dell’ambiente da possibili rischi derivanti da inquinamento e incidenti;
se risponda al vero che l’azienda abbia richiesto lo stralcio dalle procedure per l’ottenimento dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), attualmente in corso, del progetto di revamping – che prevede la costruzione di un precalcinatore a cinque stadi, considerata la migliore tecnica attualmente utilizzabile nel settore della produzione del cemento (BAT cemento) e consistente in una struttura a torre di altezza di circa 100 metri dal piano di campagna: se intenda operare una riconversione verso l’impiego di combustibili meno inquinanti;
se si possa escludere l’impiego di CDR, anche in considerazione dell’inserimento dello stabilimento all’interno del tessuto abitativo del comune di Isola delle Femmine e in particolare alla sua vicinanza alle scuole e agli impianti sportivi del comune tutto ciò contemperando le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con quelle della tutela dei posti di lavoro.
(5-00090)
